Gruppo Acquisto Solidale

“A.S.P. GAS AMICI CAMMINATORI”

Statuto

Articolo 1 – Denominazione e sede

 

L’Associazione di promozione sociale, denominata GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE “A.S.P. GAS AMICI CAMMINATORI”, ha sede legale in Brescia via Crispi, 23 è costituita in conformità al dettato dell’articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07 e nel rispetto del Codice Civile della L. 383/2000,
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede operativa nell’ambito della Provincia senza che questo comporti modifica statutaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2 – Finalità e attività

L’Associazione:
1) Non ha fini di lucro e non svolge attività commerciale.
2) Compra dai produttori per poi distribuire ai soci i prodotti in quantità, senza variazioni di prezzo, ad eccezione delle eventuali spese sostenute anche da soci, senza guadagno alcuno.
3) Promuove il sostegno ai piccoli produttori, prioritariamente a quelli locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione e promuovano produzioni prevalentemente biologiche, ecologiche e solidali.
4) Fa propria la consapevolezza e la condivisione dei principi comuni di un vivere sano, rispettando il tessuto microeconomico del territorio. Inoltre, l’Associazione ha per scopo l’operare nel campo sociale, culturale e cooperativistico al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, sostenibili e solidali nella consapevolezza che il consumo è un ambito di cambiamento fondamentale nello stile di vita personale e della propria famiglia nella direzione di una maggiore sobrietà, oltreché un gesto politico di pressione nei confronti degli interessi delle aziende.
5) Promuove inoltre la solidarietà tra i soci

 

Articolo 3 – Soci

Per poter accedere alla distribuzione dei prodotti acquistati dall’Associazione è necessario essere soci.
Il numero dei soci è illimitato.
Dopo una conoscenza dell’Associazione, che può avvenire attraverso la partecipazione ad alcune attività sociali, oppure con il passaparola e in altre forme le persone fisiche maggiorenni possono presentare domanda di ammissione, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Verrà inserito nella apposita mailing-list dove verrà informato delle attività dell’Associazione e nel gruppo Whatsapp dove potrà aderire alle proposte di acquisto specificando il prodotto, la quantità, il nome e cognome, il numero di telefono e il punto di ritiro tra quelli indicati nelle proposte di acquisto.
Il versamento della quota associativa verrà stabilito dall’Assemblea.

 

Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati, tramite gli appositi canali sopra citati, sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto ed il regolamento interno. I soci sono tenuti a ritirare i prodotti ordinati nei tempi e nelle modalità indicate negli appositi canali sopra citati, rispettando il lavoro dei soci che mettono a disposizione tempo e locali di stoccaggio temporaneo.
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato preferibilmente in contanti alla consegna dei prodotti.
I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
L’associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai Soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell’Associazione.

Articolo 5 – Recesso ed esclusione del socio

Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono:
a) Recesso, da presentarsi anche verbalmente al Consiglio.
b) Morosità: si verifica automaticamente qualora il socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto al versamento della propria quota annuale.
c) Esclusione: il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo
Statuto o dal Regolamento interno può essere escluso dall’Associazione con decisione dell’Assemblea.

Articolo 6 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 7- Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso inviato, tramite i canali di comunicazione sopra indicati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, all’indirizzo di posta elettronica, o altro mezzo social indicato dal socio, contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.

Articolo 8 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:
1. approvare il rendiconto consuntivo;
2. fissare l’importo della quota sociale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
4. approvare eventuali modifiche al regolamento interno;
5. eleggere il Presidente e il Consiglio, che rimangono in carica per tre anni;

Articolo 9 – Validità Assembleare

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di
3/4 dei soci.

Articolo 10 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato; il Presidente ne dà previa lettura all’Assemblea e quindi lo sottoscrive.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da nove consiglieri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti e dura in carica un tre anni. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rendiconto consuntivo; ratifica le domande di ammissione di nuovi Soci. Il Consiglio elegge un vicepresidente tesoriere. Nel rispetto del regolamento interno delibera normalmente con il metodo del consenso; ove sia necessario ricorrere a votazioni, esse sono valide se prese, con voto palese, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio il Presidente provvederà a reintegrare il numero originale con uno dei soci.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Articolo 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione costituendo anche un fondo di riserva per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione ha il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi.

Articolo 14 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 15 – Scioglimento e devoluzione patrimonio

L’Associazione si scioglie con decisione assembleare. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Brescia, 6 novembre 2024

 

Il Presidente
Gianpietro Belotti
La Segretaria
Patrizia Quaresmini