ASSOCIAZIONE SPORTIVO-CULTURALE DILETTANTISTICA
BRESCIA IN CAMMINO
STATUTO
TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione non riconosciuta, che assume la denominazione “BRESCIA IN CAMMINO, ASSOCIAZIONE SPORTIVO-CULTURALE DILETTANTISTICA”, in breve “BRESCIA IN CAMMINO, a.s.c.d.”. , L’associazione ha sede legale nel comune di Brescia in via Crispi 23, Codice Fiscale 98184340176, e può istituire uffici in altre località e può svolgere la propria attività laddove venga richiesto. Il cambio di indirizzo della sede legale, nello stesso Comune, non comporta modifiche allo Statuto.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo e dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II – Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità, dalle pari opportunità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Cammini”, Trekking e Escursioni- a piedi o in bicicletta-, che favoriscano, con una attività fisica lenta, la riscoperta del territorio e del suo ricco patrimonio artistico sparso fra valli, colline, montagne e pianure. Inoltre, compatibilmente con le proprie risorse materiali e umane, l’associazione organizzerà escursioni a piedi, o con altri mezzi di trasporto, verso mete significative dal punto di vista storico, religioso, artistico e ambientale anche fuori dal territorio bresciano;
- Formare all’arte del camminare promuovendo attività didattiche finalizzate sia all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nelle attività sportive legate ai cammini, alle escursioni e ad altre attività motorie in ambiente naturale, sia a favorire la comunicazione di itinerari già strutturati e la trasmissione di esperienze di pellegrini, di escursionisti e viandanti. A tal fine promuoverà, in relazione ai propri mezzi, iniziative di formazione, convegni, mostre, conferenze e pubblicazioni, avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni;
- Organizzare, in via diretta o collaborando con altri soggetti, iniziative di carattere culturale, artistico, musicale che favoriscano la formazione e lo sviluppo della persona umana nella sua interezza;
- organizzare attività ricreative e culturali atte a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con Enti e le Federazioni cui si affilia, con le Pubbliche Amministrazioni e con altre associazioni operanti in settori affini o complementari.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, con l’emissione della tessera anche su supporto informatico, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
L’associazione è composta da soci onorari, ordinari, sostenitori,.
Sono soci onorari le persone fisiche e gli enti che, a giudizio del consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti in ambito pubblico e sociale e nella promozione dei valori dell’associazione e che hanno contribuito in maniera rilevante alla vita e allo sviluppo dell’associazione stessa.
Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti ammessi a seguito di domanda, anche verbale, rivolta al Consiglio Direttivo. Se minorenni, la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L’iscrizione dei soci ordinari è annuale ed è subordinata al versamento della quota stabilita.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono economicamente alla vita e ai progetti dell’associazione, pur non partecipando alle attività sportive ed escursionistiche dell’associazione.
I soci hanno tutti uguali diritti.
Le persone giuridiche socie dell’associazione sono rappresentate nella medesima dal loro rappresentante legale o da una persona da loro stessi nominata, valida fino a revoca formalmente espressa.
Tutti i soci onorari, ordinari, sostenitori possono partecipare alle attività assembleari, alle attività culturali e ricreative dell’associazione.
L’esercizio dei diritti elettivi, attivi e passivi, nonché l’accesso alle attività sportive escursionistiche e non, sono riservati ai soci ordinari e sostenitori che avranno effettivamente versato la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esonerare dal pagamento della quota sociale quei soci che si trovassero in comprovate situazioni di disagio, facendone carico all’associazione.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Il mancato versamento della quota associativa, la violazione degli obblighi statutari, come pure il decesso della persona fisica o l’estinzione della persona giuridica, determinano automaticamente la perdita della qualità di socio.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne delibera l’esclusione.
Gli associati svolgono le prestazioni nei confronti dell’associazione a titolo gratuito, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti stabiliti dall’associazione.
È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
Art. 5 Patrimonio
L’associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:
- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che a qualsiasi titolo le pervengano, ivi compresi donazioni e lasciti. A questo proposito l’associazione è espressamente autorizzata a ricevere dette donazioni e lasciti anche di natura ereditaria;
- c) dal ricavato delle iniziative organizzate in via occasionale e finalizzate alla raccolta fondi;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
Esercizio Sociale
Articolo 6
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO IV – Organi dell’Associazione
Art. 7. Organi
Sono organi dell’associazione:
- a) L’Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere;
Art. 8.
Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione. L’associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai Soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell’Associazione.
Art. 9. Assemblee
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso ai singoli soci con lettera semplice, fax, e-mail o sms almeno 5 giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della convocazione.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso, secondo il principio del voto singolo.
È possibile la convocazione (lo svolgimento) dell’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio conferenze e/o teleconferenze), con la conseguente espressione del voto per in via elettronica, qualora condizioni di forza maggiore impediscano la partecipazione assembleare dei soci.
È esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere Soci ordinari o sostenitori dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 4 del presente Statuto;
- non ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 10.
L’Assemblea ordinaria:
- a) approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità dell’Assemblea;
- d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutto l’oggetto all’ordine del giorno.
Art.11.
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti. Delle delibere Assembleari dovrà essere steso il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) e dura in carica tre anni.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica.
In corso di durata del mandato possono essere nominati nuovi membri del Consiglio Direttivo in aggiunta a quelli già in carica, fermo il limite di massimi 15 (quindici) membri totali; i membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
I consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio, è in facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare, fino ad un massimo di un terzo dei membri, uno o più sostituti che rimarranno in carica sino alla prima successiva assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente, o in mancanza dello stesso, dal consigliere più anziano (per anzianità associativa o in subordine per anzianità di età), con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima, anche mediante fax oppure comunicazione telematica (e-mail).
IL Consiglio Direttivo è inoltre convocato senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, o da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio potrà essere riunito anche a mezzo di videoconferenze e/o teleconferenze; il luogo della riunione sarà quello dove si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante, ove nominato.
In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. È investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere/Segretario;
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- curare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Art. 13.
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:
- libro dei soci onorari e dei soci sostenitori;
- libro dei soci ordinari (annuale)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione,: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili.
Articolo 14.
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente sono attribuiti in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o d’impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente è autorizzato ad aprire un c/c bancario con firma singola con delega al Vicepresidente e al Tesoriere o ad altri nominativi.
Art. 15 .
Tesoriere e Bilancio
Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo da approvare da parte del Consiglio e redige una relazione sulla gestione economica dell’associazione da sottoporre all’assemblea.
TITOLO V – Scioglimento
Disposizioni varie e finali
Art. 16 . Utili e avanzi di gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione o di quelle ad esse direttamente connesse, obbligo eventualmente rispettato anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività.
Art. 17 . Regolamento interno
L’assemblea può approvare un regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 18 . Durata e scioglimento
L’associazione ha durata illimitata. L’associazione si scioglie per deliberazione dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra associazione.
Brescia, 31 marzo 2021
| Il Presidente Gianpietro Belotti | La Segretaria Patrizia Quaresmini |
